AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
 
                               Art. 1.
 
  1.  La  ritenuta  in conto entrata Tesoro prevista dall'articolo 13
della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato  dall'articolo  9
della  legge  17 aprile 1985, n. 141 (a), e' fissata nella misura del
6,75 per cento a decorrere dal 1  gennaio 1989, nella misura del 6,95
per  cento  dal 1  gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal
1  gennaio 1991.
  2.  Con  le stesse decorrenze la ritenuta per il Fondo pensioni del
personale dell'Ente ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211,
lettera  a),  del  testo  unico  approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,   come   modificato
dall'articolo  21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e dall'articolo
9 della legge 17 aprile 1985, n. 141 (b) , e' fissata  nelle  misure,
rispettivamente, del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.
  3.  Per  le  domande  di  riscatto,  presentate  a decorrere dal 1
gennaio 1989, dal 1  gennaio 1990 e dal 1  gennaio 1991 il contributo
di  cui  all'articolo 14, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n.
177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile  1985,  n.
141  (a),  e' fissato, rispettivamente, nelle misure del 6,75, 6,95 e
7,15 per cento.
  4.  A  decorrere dal 1  gennaio 1989, negli articoli 13 della legge
29 aprile 1976, n. 177 (a),  e  211,  lettera  a),  del  testo  unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile
1976, n. 177 (b), le parole: "dell'80 per cento" sono soppresse.
  5.  Il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le
pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le  pensioni
agli  insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate e alla
Cassa per le pensioni  agli  ufficiali  giudiziari  e  agli  aiutanti
ufficiali  giudiziari  e'  fissato  nella misura del 6,55 per cento a
decorrere dal 1  gennaio 1989, nella misura del 6,85 per cento dal 1
gennaio  1990  e  nella misura del 7,15 per cento dal 1  gennaio 1991
della retribuzione annua contributiva.
 
             (a)  Il  testo  degli  articoli  13  e 14 della legge n.
          177/1976 e' riportato in appendice.
             (b)  L'art. 211, lettera a), del testo unico delle norme
          sul trattamento  di  quiescenza  dei  dipendenti  civili  e
          militari  dello  Stato,  approvato con D.P.R. n. 1092/1976,
          come modificato dall'art.   21  della  legge  n.  177/1976,
          dall'art. 9 della legge n. 141/1985 e dal presente decreto,
          e' cosi' formulato:
             "Gli  iscritti  al  Fondo  sono sottoposti alle seguenti
          ritenute:
               a) gli iscritti al Fondo sono sottoposti alla ritenuta
          ordinaria del 7 per cento:
               1)   dello   stipendio   lordo   e  della  tredicesima
          mensilita';
               2)   dell'indennita'   di  funzione  per  i  dirigenti
          superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47 del
          D.P.R. 30 giugno 1972, n.  748;
               3)  dell'indennita'  pensionabile prevista dalla legge
          16 febbraio 1974, n. 57;
               4)  dell'indennita'  integrativa  speciale di cui alla
          legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
          integrazioni,    compreso   l'importo   corrisposto   sulla
          tredicesima mensilita'.
             In   caso  di  riduzione  dello  stipendio  la  ritenuta
          ordinaria, va commisurata allo stipendio intero".
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:
             Il   testo   dell'art.   13   della  legge  n.  177/1976
          (Collegamento delle  pensioni  del  settore  pubblico  alla
          dinamica delle retribuzioni.  Miglioramento del trattamento
          di quiescenza del personale statale e degli  iscritti  alle
          casse   pensioni   degli   istituti  di  previdenza),  come
          modificato dall'art.  9  della  legge  n.  141/1985  e  dal
          presente decreto, e' il seguente:
             "Art.  13  (( (Ritenute in conto entrate Tesoro). )) - A
          decorrere dal 1  gennaio 1976,  i  dipendenti  dello  Stato
          sono sottoposti alla ritenuta in conto entrate Tesoro del 7
          per cento:
              1)   dello   stipendio   lordo   e   della  tredicesima
          mensilita';
              2)  dell'assegno  perequativo  pensionabile di cui alla
          legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli analoghi assegni  o
          indennita'  di  cui  alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30
          luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16  novembre
          1973, n. 728 e 27 dicembre 1973, n. 851;
              3)  dell'indennita'  di  funzione  di  cui al D.P.R. 30
          giugno 1972, n. 748, ed alla legge  10  dicembre  1973,  n.
          804;
              4)  dell'assegno  personale  di  cui  all'art.  202 del
          D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
              5)  dell'indennita'  integrativa  speciale  di cui alla
          legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
          integrazioni,    compreso   l'importo   corrisposto   sulla
          tredicesima mensilita';
              6) dei restanti assegni pensionabili non considerati ai
          fini della maggiorazione della  base  pensionabile  di  cui
          agli articoli 15 e 16.
             Agli   effetti   del   precedente   comma,  gli  assegni
          imponibili si considerano integralmente anche se dovuti  in
          misura ridotta.
             A  decorrere dal 1  gennaio 1976 e' soppresso il secondo
          comma dell'art. 3 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092".
             Il testo dell'art. 14, primo comma, della predetta legge
          n.  177/1976, come modificato dall'art. 9  della  legge  n.
          141/1/985, e' il seguente:
             "Art.  14  (( (Contributi di riscatto). )) - A decorrere
          dal 1  gennaio 1976, per le domande di riscatto  presentate
          dalla  data  stessa, il contributo del 6 per cento previsto
          dall'art. 13, primo comma e dall'art.  14,  secondo  comma,
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 dicembre
          1973, n. 1092, o da altre analoghe disposizioni  di  legge,
          e' elevato al 7 per cento.
             Restano  salve  le  diverse  misure  del  contributo  di
          riscatto previste dalle norme in vigore".