AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )) Art. 1. 1. La ritenuta in conto entrata Tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141 (a), e' fissata nella misura del 6,75 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1989, nella misura del 6,95 per cento dal 1 gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1 gennaio 1991. 2. Con le stesse decorrenze la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Ente ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141 (b) , e' fissata nelle misure, rispettivamente, del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento. 3. Per le domande di riscatto, presentate a decorrere dal 1 gennaio 1989, dal 1 gennaio 1990 e dal 1 gennaio 1991 il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141 (a), e' fissato, rispettivamente, nelle misure del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento. 4. A decorrere dal 1 gennaio 1989, negli articoli 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (a), e 211, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (b), le parole: "dell'80 per cento" sono soppresse. 5. Il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari e' fissato nella misura del 6,55 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1989, nella misura del 6,85 per cento dal 1 gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1 gennaio 1991 della retribuzione annua contributiva.
(a) Il testo degli articoli 13 e 14 della legge n. 177/1976 e' riportato in appendice. (b) L'art. 211, lettera a), del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. n. 1092/1976, come modificato dall'art. 21 della legge n. 177/1976, dall'art. 9 della legge n. 141/1985 e dal presente decreto, e' cosi' formulato: "Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alle seguenti ritenute: a) gli iscritti al Fondo sono sottoposti alla ritenuta ordinaria del 7 per cento: 1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilita'; 2) dell'indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; 3) dell'indennita' pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57; 4) dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilita'. In caso di riduzione dello stipendio la ritenuta ordinaria, va commisurata allo stipendio intero". Con riferimento alla nota (a) all'art. 1: Il testo dell'art. 13 della legge n. 177/1976 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza), come modificato dall'art. 9 della legge n. 141/1985 e dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 13 (( (Ritenute in conto entrate Tesoro). )) - A decorrere dal 1 gennaio 1976, i dipendenti dello Stato sono sottoposti alla ritenuta in conto entrate Tesoro del 7 per cento: 1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilita'; 2) dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli analoghi assegni o indennita' di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728 e 27 dicembre 1973, n. 851; 3) dell'indennita' di funzione di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, ed alla legge 10 dicembre 1973, n. 804; 4) dell'assegno personale di cui all'art. 202 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 5) dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilita'; 6) dei restanti assegni pensionabili non considerati ai fini della maggiorazione della base pensionabile di cui agli articoli 15 e 16. Agli effetti del precedente comma, gli assegni imponibili si considerano integralmente anche se dovuti in misura ridotta. A decorrere dal 1 gennaio 1976 e' soppresso il secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092". Il testo dell'art. 14, primo comma, della predetta legge n. 177/1976, come modificato dall'art. 9 della legge n. 141/1/985, e' il seguente: "Art. 14 (( (Contributi di riscatto). )) - A decorrere dal 1 gennaio 1976, per le domande di riscatto presentate dalla data stessa, il contributo del 6 per cento previsto dall'art. 13, primo comma e dall'art. 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, o da altre analoghe disposizioni di legge, e' elevato al 7 per cento. Restano salve le diverse misure del contributo di riscatto previste dalle norme in vigore".